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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale nonché rilevazione del fabbisogno abitativo)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni e gli enti territoriali provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. I medesimi enti, nei successivi novanta giorni, individuano il proprio fabbisogno di alloggi per contrastare il disagio e l'emergenza abitativa, approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui all'articolo 2-decies e individuano gli immobili, di proprietà preferibilmente pubblica, su cui realizzare gli interventi, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di quelle vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nella ricognizione è compreso il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Art. 2-ter.
(Banca di dati del patrimonio edilizio inutilizzato)

  1. Al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, i comuni provvedono ad aggiornare il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado aventi qualsiasi destinazione, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono interventi edificatori non ancora attuati. Il censimento di cui al presente comma è obbligatoriamente aggiornato almeno ogni due anni e le informazioni in esso contenute sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. I dati di cui al precedente periodo sono inseriti in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile agli stessi comuni e agli enti territoriali secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali.

Art. 2-quater.
(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, programmati all'esito della ricognizione di cui all'articolo 2-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2-quinquies.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica)

  1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale, ivi compresi i programmi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore della presente legge, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Direzione generale, sentito il soggetto attuatore il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
  2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità di cui al comma 1. Il medesimo Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.
  3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 1 e 2, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze di cui al presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Art. 2-sexies.
(Monitoraggio e mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i meccanismi volti a garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni, prevedendo procedure semplificate di rilascio dell'alloggio da parte di terzi che risultino occupanti senza titolo. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo sono definite le linee guida per la predisposizione di piani di mobilità degli assegnatari finalizzata a garantire un utilizzo razionale degli alloggi, a soddisfare istanze volte a eliminare situazioni di disagio abitativo, nonché a consentire la realizzazione dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 2-septies.
(Programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, la presente legge promuove un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato «programma Abita».
  2. Il programma Abita ha durata ventennale ed è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
  3. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo; b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, co-living e co-housing; c) l'entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2-octies.
  5. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

Art. 2-octies.
(Comitato esecutivo per il programma Abita)

  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche abitative e di procedere a un rapido avvio del programma Abita, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comitato esecutivo per il programma Abita, di seguito denominato «comitato». Il comitato provvede a: a) proporre il programma nazionale di cui all'articolo 2-septies sulla base dei fabbisogni abitativi e della disponibilità di immobili da riqualificare di cui all'articolo 2-bis; b) predisporre il cronoprogramma dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 2-octies, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure; c) promuovere l'attività degli enti territoriali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantirne l'attuazione; d) definire i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione dei progetti; e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere e predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.
  2. Sulla proposta di programma nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Il programma è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il comitato è composto da: a) un rappresentante designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di Presidente; b) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; c) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e) un rappresentante designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy; f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini e degli enti del Terzo settore.
  6. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2-nonies.
(Fondo per il programma Abita)

  1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2-septies, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione annua pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 3 a 7; b) quanto a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, mediante le maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni dei commi da 8 a 10.
  3. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  4. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo di solidarietà, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 4, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche.
  8. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari,».
  9. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  10. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) il terzo e il sesto periodo sono soppressi.

Art. 2-decies.
(Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale)

  1. Gli alloggi di cui all'articolo 2-septies sono assegnati ai soggetti beneficiari dagli enti e dai soggetti territoriali ai sensi della normativa vigente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale e i criteri per l'emanazione dei bandi pubblici da parte dei comuni.
  2. Al fine di favorire una rapida attuazione della presente legge e un utilizzo rotativo più efficace delle risorse finanziarie, pubbliche, private o di provenienza da fondi o finanziamenti europei, gli alloggi di cui alla presente legge possono essere assegnati, in una percentuale massima stabilita dagli enti territoriali, mediante contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con durata massima quarantennale. In caso di assegnazione ai sensi del primo periodo, il canone mensile è comprensivo della componente destinata all'utilizzo dell'alloggio e della componente da imputare al prezzo di acquisto dello stesso ed è calcolato tenendo conto che alla scadenza del contratto il conduttore-assegnatario deve aver corrisposto l'intero prezzo dell'alloggio. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore-assegnatario mentre quelle di manutenzione straordinaria dell'alloggio e delle eventuali parti condominiali sono a carico del concedente.
  3. Agli assegnatari degli alloggi di cui al comma 2 è consentito, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando, in un'unica soluzione, le rate attualizzate della parte residua del piano quarantennale del pagamento dei canoni.
  4. Le regioni definiscono altresì, sulla base del costo di costruzione degli alloggi di cui all'articolo 2-septies che è loro comunicato dal comitato esecutivo di cui all'articolo 2-septies, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi con i contratti di cui al comma 2. Le regioni, per le costruzioni residenziali realizzate o riqualificate ai sensi della presente legge, possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. I comuni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono prevedere l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 2-undecies.
(Interventi edilizi ammessi per la realizzazione o la riqualificazione degli alloggi e loro caratteristiche)

  1. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili in condizioni di dismissione o degrado, e di ridurre il consumo di suolo, per la realizzazione degli alloggi sociali sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatti salvi, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici, i limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del medesimo testo unico.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica o adeguamento sismico nonché gli edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 2-bis.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa antisismica e per l'efficientamento energetico, gli interventi di ristrutturazione riguardanti gli alloggi di cui ai commi 1 e 2, diversi dagli interventi di demolizione e ricostruzione, devono essere altresì funzionali al miglioramento antisismico dell'edificio mediante la riduzione dell'indice di vulnerabilità sismica, al conseguimento di una classe energetica in fascia C ovvero al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
  4. I progetti di realizzazione o di riqualificazione degli alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connessi e complementari alla residenza, con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessari a garantire l'integrazione sociale dei conduttori degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva ammessa, mediante interventi di riuso e recupero degli immobili e delle infrastrutture esistenti e di riqualificazione di aree urbane e insediamenti in condizioni di dismissione o degrado.
  5. Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere realizzati su edifici abusivi o situati nei centri storici ricadenti nelle aree omogenee «A» degli strumenti urbanistici vigenti o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi e alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico-sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

Art. 2-duodecies.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale, agli interventi effettuati dagli ex IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di in house providing, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica nonché agli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo: a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti; b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate: a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3 ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al medesimo comma 3; b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al comma 3.
  5. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  6. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2-terdecies.
(Cessione del credito)

  1. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 2-undecies possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2-undecies e 2-duodecies della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-quaterdecies.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.