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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.98.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.98.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Costituiscono categorie funzionali degli immobili quelle sottoelencate:

   a) residenziale;

   a-bis) turistico-ricettiva;

   b) produttiva, direzionale, logistica e commercio all'ingrosso;

   c) commerciale;

   d) rurale.».

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c):

   a) sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le normative regionali e locali di maggior favore, è sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso anche di un intero immobile ed ancorché accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma 1 o delle eventuali categorie più dettagliate individuate dalle leggi regionali, con prevalenza sulle eventuali previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici comunque denominati e anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici»;

   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2.1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Nelle zone urbane consolidate, comunque classificate dagli strumenti urbanistici e nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi i locali al piano terra, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso ancorché accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie, tra le diverse categorie funzionali urbanisticamente rilevanti.
   3-ter. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 3-bis è sempre consentito ancorché accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie e non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
   3-quater. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al comma 3-ter entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; le disposizioni regionali di cui al periodo che precede delegano i comuni ad indicare nei propri strumenti urbanistici comunque denominati, entro i sei mesi successivi, eventuali destinazioni specifiche ritenute incompatibili per circoscritti ambiti territoriali, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica e mobilità. Decorsi i termini sopra indicati assegnati alle regioni e ai comuni, trova diretta applicazione il comma 3-bis.
   3-quinquies. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli».

ident. 1.99.