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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.95.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.95.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare con o senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
   1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferme restando specifiche condizioni regionali e comunali in materia di corresponsione del contributo di costruzione, ove dovuto, comprese le relative riduzioni ed esoneri.
   1-quater. Il mutamento di cui al comma 1-ter non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
   1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22, ferme restando le leggi regionali più favorevoli anche con riferimento alla disciplina generale dei mutamenti di destinazione d'uso. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
   1-sexies. Ai fini del presente articolo si intendono eseguiti in assenza di opere edilizie anche mutamenti della destinazione d'uso accompagnati da interventi edilizi non eccedenti la manutenzione ordinaria, di eliminazione di barriere architettoniche, nonché da adeguamenti impiantistici o igienico-sanitari.
   1-septies. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.».

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione diretta, fatta comunque salva la possibilità per le regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione e incentivazione ove non già previsti.»

ident. 1.96.