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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.93.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.93.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

    01) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate, specificando che, al fine della determinazione dei mutamenti delle destinazione d'uso che comportano un aumento di carico urbanistico, tali destinazioni sono state elencate in ordine decrescente in funzione del loro carico urbanistico, pertanto l'incremento di carico urbanistico si determina nel passaggio da una destinazione inferiore ad una superiore; l'unico caso che comporta aumento dei carichi urbanistici non tenendo conto del sottostante elenco è il passaggio da residenziale a commerciale al dettaglio quando detta mutazione è associata ad un aumento della dotazione di parcheggi di sosta stanziale e di relazione:

   a) Residenziale;

   b) Commerciale al dettaglio;

   c) Turistico – Ricettiva;

   d) Direzionale e di Servizio;

   e) Commerciale all'ingrosso;

   f) Industriale e Artigianale;

   g) Agricola.».

  Conseguentemente,

   a) al medesimo numero 1), capoverso 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile aggiungere le seguenti: fatti salve diverse disposizioni maggiormente liberalizzanti stabilite dalla disciplina pianificatoria.;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 aggiungere le seguenti: , in deroga alle eventuali discipline pianificatorie più vincolanti,;

    3) sostituire il terzo periodo con il seguente: Salvo espresso divieto della disciplina pianificatoria comunale, per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale e a quella turistico-ricettiva, è sempre ammesso anche ove esistenti spazi a parcheggio privati pertinenziali realizzati in attuazione dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, o della legge 24 marzo 1989, n. 122.

   b) al numero 2, dopo le parole: al comma 3 inserire le seguenti: il primo e il secondo periodo sono soppressi e al;

   c) dopo il numero 2 inserire il seguente:

    2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Sono altresì ammessi i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.
   3-ter. Ai fini del presente articolo si definisce mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere qualunque trasformazione avvenga in assenza di opere edilizie fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a).».