Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è attestato, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».