Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per gli immobili realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dotati di certificato di abitabilità o agibilità, fatto salvo quanto indicato al comma 1-bis, lo stato legittimo coincide comunque con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.
1-quater. Con riferimento agli immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, fatto salvo quanto indicato al comma 1-bis, lo stato legittimo è comunque attestato dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente.».