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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.76.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.76.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3.1) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Sono da considerarsi legittime le variazioni dal progetto licenziato prima del 1° settembre 1967 e coeve alla realizzazione per quegli edifici sorti in parti del territorio, laddove la licenza, benché richiesta e rilasciata, non fosse all'epoca obbligatoria in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al Regolamento edilizio comunale vigente.
   1-quater. Sono da considerarsi legittime le difformità dal progetto assentito di carattere non essenziale, coeve alla costruzione di immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10, e che si caratterizzano come “varianti in corso d'opera”, a condizione che sia presente almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) l'immobile sia dotato di licenza edilizia ovvero dell'equivalente comunicazione sindacale del rilascio del parere favorevole della Commissione edilizia comunale, qualora il titolo abilitativo edilizio fosse obbligatorio ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o del Regolamento edilizio comunale vigente in quel periodo;

   b) sia presente il certificato di abitabilità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».