Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Lo sportello unico dell'edilizia si dota di strumenti informatici e di procedure digitali ai fini dell'avvio, dell'istruttoria e della decisione sulle pratiche edilizie ed urbanistiche garantendo la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione».