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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.65.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.65.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis, 37 e 38, i titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e, inoltre, costituiscono riferimenti atti a stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a propria volta ciascuno dei quali idoneo a determinare lo stato legittimo ai sensi del primo periodo, le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-bis, la regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38.».