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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.64.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.64.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis, 37 e 38, i titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e, inoltre, costituiscono riferimenti atti a stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita immobiliare, a propria volta ciascuno dei quali idoneo a determinare lo stato legittimo ai sensi del primo periodo, le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-bis, le varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 35-bis, nonché la regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui al comma 1-ter del presente articolo e di cui all'articolo 34-bis ed all'articolo 35-bis.».

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è attestato, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».

  Conseguentemente,

   b) al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   «f-bis) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

   “35-bis. Gli interventi realizzati in corso d'opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini della attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”».