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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.57.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.57.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: rilasciato aggiungere le seguenti: o assentito e sostituire le parole: idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: abilitativo rilasciato in forma espressa o auto-dichiarato efficace da oltre un anno, quindi consolidato relativamente al profilo pubblicistico, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

  Conseguentemente:

   a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1) dopo le parole: «intervento edilizio che ha interessato» sono aggiunte le seguenti: «o rappresentato».

   b) al numero 2), sostituire le parole: o formati con le seguenti: o assentiti in forma tacita.

   c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3.1) al comma 1-bis, al quarto periodo, dopo le parole: «intervento edilizio che ha interessato» sono aggiunte le seguenti: «o rappresentato»

   dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Per gli immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, fatto salvo quanto indicato al comma 1-bis, lo stato legittimo coincide comunque con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, ovvero con le planimetrie catastali di primo impianto, fatta salva l'efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi. Con riferimento agli immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967, fatto salvo quanto indicato al comma 1-bis, lo stato legittimo è comunque attestato dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, di epoca precedente.
   1-quater. La condizione di legittimità determinata in ossequio alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è da ritenersi efficace anche relativamente alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».