Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono introdurre limitazioni e/o adempimenti in merito alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e di tutela del rischio idrogeologico».