Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo la lettera e-sexies) è aggiunta la seguente:
«e-septies) gli interventi riguardanti la messa in sicurezza delle piste da sci, posizionamento di reti di protezione, materassi, segnaletica e altri dispositivi posti all'interno delle aree sciabili, individuati ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2021, n. 40;».