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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.387.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.387.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) dopo l'articolo 94-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)

   1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
   2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l'autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
   3. L'ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l'accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
   4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni penali.
   5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».