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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.385.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.385.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93.
(Presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)

  1. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori privati, il progettista strutturale accerta, tra l'altro, la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, recante aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). L'esito positivo di tale accertamento esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dal verbale di accertamento di conformità alle NTC 2018 effettuato dal progettista strutturale, sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico regionale degli uffici tecnici regionali. Con la stessa modalità sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

   i-ter) gli articoli 94 e 94-bis sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 3, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) un verbale di accertamento a firma del progettista strutturale e del direttore dei lavori, dal quale risulti la piena conformità del progetto strutturale alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.».

  2. All'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il primo periodo è soppresso.