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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.383.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.383.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 78, al comma 1, è premesso il seguente:

   «01. I progetti edilizi, di nuova edificazione o di adeguamento di immobili esistenti alle norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, presentati da soggetti pubblici o privati e concernenti immobili da destinare ad abitazione, anche non principale, di un soggetto, anche se convivente con il proprietario dell'immobile, dichiarato disabile nella misura, accertata dall'autorità sanitaria competente, almeno del settantacinque per cento, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività e possono essere realizzati in deroga alle disposizioni del presente testo unico, delle leggi regionali, dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi locali, e delle norme paesaggistiche e ambientali, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici. Nei casi di cui al presente comma non necessita la preventiva deliberazione del consiglio comunale.».