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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.382.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.382.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.
(Proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni)

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Le risorse eventualmente non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.
  2. I proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 36-bis del presente decreto sono destinati prioritariamente al rafforzamento della capacità tecnico amministrativa degli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia e urbanistica. A tal fine gli enti locali che abbiano carenze di organico sono autorizzati a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  3. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto sono destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di demolizione delle costruzioni abusive.
  4. Il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».