Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 46, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per le opere iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967 ed accertate attraverso autocertificazione da rendere da parte del soggetto interessato, anche qualora collocate in comuni dotati di strumenti urbanistici vigenti a tale data, si intende acquisito lo stato legittimo, ivi compresi gli eventuali pareri previsti dalla legge.».