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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.380.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.380.
inammissibile

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 46:

    1) al comma 1, dopo le parole: «diritti reali,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della divisione negoziale o giudiziale della comunione ereditaria,»;

    2) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano, altresì, agli atti derivanti da procedure giudiziali di divisione di comunione ereditaria qualora gli immobili, o loro parti, rientrino nelle previsioni di sanabilità. In tal caso, il richiedente la divisione dovrà presentare la relativa domanda per la regolarizzazione, anche disgiuntamente dagli altri comproprietari, entro l'udienza di discussione del progetto di divisione di cui all'articolo 789 del codice di procedura civile, o, comunque, non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».