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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.379.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.379.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 46:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 30 giugno 2003, o nei quali sono stati realizzati interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 23, comma 01, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività ovvero dell'eventuale permesso in sanatoria ottenuto ai sensi dell'articolo 36 e del parere favorevole espresso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale attestante la completezza e la rispondenza documentale e la corretta liquidazione dei connessi oneri. Ai fini dell'attestazione dello stato legittimo, l'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti»;

    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1° settembre 1967 e il 29 giugno 2003, gli atti di cui al comma 1, devono recare, a pena di nullità, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria ovvero gli estremi della domanda di condono edilizio e dell'avvenuto versamento di tutte le somme richieste a titolo di oblazione nonché dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per il rilascio del permesso in sanatoria. L'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante lo stato legittimo ovvero la completezza della domanda di condono, l'osservanza delle prescrizioni di legge e l'assenza di cause ostative al rilascio della relativa concessione.
   1-ter. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta, a cura dell'alienante, una apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante che l'opera risulta iniziata in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio abilitativo in quanto non previsto da leggi statali o da regolamenti edilizi vigenti all'epoca della costruzione o trasformazione di un fabbricato esistente. Diversamente, trova applicazione il disposto dell'ultimo periodo del comma 1. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.»;

    3) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e che rechi allegate le medesime dichiarazioni asseverate di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»;

    4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «costruire in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 36» e le parole: «notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «data di conseguita consegna dell'immobile per effetto dell'esecuzione dell'ordine di rilascio»;

    5) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Se nel termine prescritto non è presentata la domanda di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I della medesima legge. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è abrogato.