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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.376.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.376.

  Al comma 1, dopo lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 41:

    1) al comma 1 sostituire le parole: «in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dell'accertamento dell'abuso» con le seguenti: «in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso»;

    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti di repressione dell'abuso edilizio da parte del comune sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente, pena l'improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto territorialmente competente. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso, procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancor eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza».