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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.373.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.373.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 38, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

   «2-ter. In caso di intervento eseguito o in corso di esecuzione in conformità al permesso di costruire per il quale, pur sussistendo vizi di natura procedurale o di sopravvenuta diversa interpretazione alla disciplina urbanistico edilizia e paesaggistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, qualora il dirigente non abbia esercitato il potere di annullamento, è possibile procedere alla convalida del titolo, su richiesta del titolare o di chi ne abbia diritto.
   2-quater. Alla convalida del titolo si procedere allegando alla istanza del titolare una attestazione del tecnico direttore dei lavori o, in alternativa, quella di un professionista abilitato che assevera la conformità delle opere eseguite al permesso a costruire rilasciato e che sussistono le condizioni previste dall'articolo 21-nonies della 7 agosto 1990, n. 241.
   2-quinquies. Alla convalida del permesso di costruire si procede con provvedimento del dirigente il quale è tenuto unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e la conformità delle opere eseguite rispetto al permesso a costruire rilasciato.
   2-sexies. Il procedimento di convalida è gratuito e deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. In caso di decorso del termine di 30 giorni senza che si sia provveduto, si forma il silenzio approvazione che è attestato dal soggetto che ha presentato la istanza e trasmesso all'ufficio competente.
   2- septies. Il procedimento di convalida sana ogni vizio di cui è affetto il permesso di costruire e sortisce lo stesso effetto indicato al comma 2.».