Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Su istanza del tecnico incaricato, il permesso di costruire o la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere rilasciati dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione degli interventi, anche strutturali, necessari per ragioni di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.