Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Su istanza del tecnico incaricato il permesso di costruire o la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere rilasciati dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione degli interventi, anche strutturali, necessari per ragioni di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 4, primo periodo, dopo le parole: della compatibilità paesaggistica dell'intervento aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.