Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta fermo che con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni trova applicazione quanto disposto dall'articolo 94-ter. Il rilascio ovvero la formazione dell'accertamento di conformità di cui al presente articolo è subordinata alla sanatoria di cui all'articolo 94-ter nonché, ove prescritte, all'esecuzione delle opere di adeguamento prescritte nell'ambito di detta sanatoria.