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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.277.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.277.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36. (L)
(Accertamento di conformità – legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 13)

   1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 31, comma 3, all'articolo 33, comma 1 e all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis.
   2. Su istanza dell'interessato, al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività presentati ai sensi del comma 1 possono prevedere l'attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico per l'edilizia, degli interventi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa, in particolare, ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, prevenzione e protezione incendi, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e al superamento delle barriere architettoniche.
   3. Per le finalità di cui al comma 1, il permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria prevedono gli interventi necessari alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Al termine delle opere, il direttore dei lavori attesta la corretta esecuzione delle stesse ai fini del perfezionamento del titolo in sanatoria. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini di cui agli articoli 31 e 34.
   4. Al fine dell'applicazione dei commi 2 e 3, la documentazione progettuale trasmessa dall'interessato contiene l'indicazione degli interventi edilizi necessari asseverata da un tecnico abilitato.
   5. Il permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, all'articolo 20 del presente testo unico e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti le conformità di cui al comma 1.
   6. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Nelle ipotesi di cui al comma 6, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   7. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria.
   8. Nel caso di interventi che interessino le parti strutturali o alterino la sicurezza strutturale della costruzione nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
   9. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16.».