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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.276.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.276.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.
(Accertamento di conformità)

   1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, terzo e quarto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato l'attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal Capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2. Su istanza dell'interessato, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere subordinati alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e al superamento delle barriere architettoniche.
   3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 20 del presente testo unico e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
   4. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi di cui al presente comma, l'accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

   a) decorso il termine di novanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Soprintendenza è inefficace e l'Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda;

   b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l'autorità competente si sia pronunciata, sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell'autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.

   5. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   6. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
   7. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera h).