Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-bis, premettere il seguente:
3.1. Sono soggette alla disciplina delle tolleranze costruttive ed esecutive di cui al presente articolo le parziali difformità dal titolo edilizio, realizzate durante l'esecuzione dei lavori, constatate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati, secondo la normativa all'epoca vigente, di effettuare verifiche di conformità edilizia, cui sia seguita la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge.