Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al comma 2 le parole: «limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» e la parola «inoltre» sono soppresse.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,;
b) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari dell'immobile, ad esclusione dei responsabili dell'intervento in difformità, costituiscono altresì tolleranze costruttive:
a) le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge;
b) le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio e di cui non abbia contestato l'abusività, ferma restando la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.»;
c) al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La dichiarazione delle tolleranze costruttive non comporta limitazione dei diritti dei terzi.»;
d) al numero 4), sopprimere il capoverso 3-ter.