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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.246.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.246.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1.1) al comma 2 le parole: , limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre sono sostituite dalla seguente: costituiscono.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):

   a) al numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   b) al medesimo numero 2, capoverso 2-bis), sostituire le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive con le seguenti: Costituiscono inoltre tolleranze costruttive;

   c) al medesimo numero 2, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  «2-ter. Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari dell'immobile, ad esclusione dei responsabili dell'intervento in difformità, costituiscono altresì tolleranze costruttive:

   a) le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge;

   b) le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio e di cui non abbia contestato l'abusività, ferma restando la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.»;

   d) al numero 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione delle tolleranze costruttive non comporta limitazione dei diritti dei terzi.»;

   e) al numero 4), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: all'uopo fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , trova applicazione quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 36.;

   f) al medesimo numero 4, sopprimere il capoverso 3-ter.