Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Per le unità immobiliari realizzate fino al 1985 il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del 10 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.