Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis), alla lettera b-bis, primo periodo, dopo le parole: «all'interno dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici,».