Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) del 10 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, laddove la difformità riguardi parti comuni di edifici condominiali; in tal caso, ai fini della determinazione dell'entità della tolleranza, dovrà tenersi conto esclusivamente della parte comune dell'edificio interessata dalla difformità.