Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per i primi 100 metri quadrati di superficie utile dell'unità immobiliare;
b) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati dell'unità immobiliare;
c) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati dell'unità immobiliare;
d) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile dell'unità immobiliare superiore ai 500 metri quadrati.