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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.223.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.223.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

  1-bis. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

   a) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per i primi 100 metri quadrati di superficie utile dell'unità immobiliare;

   b) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati dell'unità immobiliare;

   c) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati dell'unità immobiliare;

   d) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per la superficie utile dell'unità immobiliare superiore ai 500 metri quadrati.