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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.221.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.221.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1 le parole da: «il limite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i limiti:

   a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

   b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

   c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

   d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

    1.1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo»;

   b) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,;

   c) al medesimo comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 49, al comma 1, le parole: «il due per cento delle misure prescritte» sono sostituite dalle seguenti: «le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-bis»;

   c) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il punto A.31. dell'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che, relativamente alle misure progettuali, quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime, non eccedano:

   a) il 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

   b) il 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

   c) il 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

   d) il 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.».