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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.220.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.220.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1 sostituire le parole da: «non costituisce» fino alla fine del comma con le seguenti:«determinato in sede di esecuzione dei lavori abilitati dal titolo che ha previsto la costruzione della singola unità immobiliare stessa non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

   a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale superiore ai 500 metri quadrati;

   b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

   c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

   d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale inferiore ai 100 metri quadrati.».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

    1.1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini del computo della superficie totale di cui al comma 1, si tiene conto della sola superficie totale assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»;

   b) al medesimo comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) al comma 2 sostituire le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del comma con le seguenti: «della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento o la roto-traslazione di modesta entità dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, le irregolarità esecutive di parti comuni dell'edificio, nonché di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, inclusa la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 limitatamente alle irregolarità che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Per le rimanenti irregolarità sugli immobili di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, comma 4.»;

   c) al medesimo comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3);

   d) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, aggiungere le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e;

   e) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;

   f) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024;

   g) al medesimo articolo 3, comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis con le seguenti: comma 1;

   h) al medesimo articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: commi 1-bis, 2-bis con le seguenti: commi 1, 2 e 3-bis;

   i) al medesimo articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: commi 1-bis e 2-bis con le seguenti: commi 1 e 2.