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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.211.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.211.

  Al comma 1, lettera f), al numero 1) premettere il seguente:

    01) il comma 1 è soppresso.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,;

   b) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1.1) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «della Parte II del»;

   c) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, dopo la parola: dimensionamento aggiungere le seguenti: o la roto-traslazione di modesta entità e dopo le parole: irregolarità esecutive aggiungere le seguenti: di parti comuni dell'edificio nonché;

   d) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2) dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

  «2-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l'agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste»;

   e) al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: al presente articolo aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari individuano misure minime, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»;

   f) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;

   g) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024.

ident. 1.214.