Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, un organismo edilizio che non presenta variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, non è da considerarsi in difformità dal permesso di costruire anche in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia».