Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 34, comma 1-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per tutti gli immobili realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, lo stato di fatto dell'immobile a quella data è considerato legittimo a tutti gli effetti di legge.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per gli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'accertamento di conformità edilizia di cui al presente articolo si acquisisce mediante presentazione di apposita attestazione della consistenza dell'edificio anteriore alla data del 1° settembre 1967, senza irrogazione di sanzioni amministrative. La medesima procedura si applica alle violazioni della normativa antisismica per gli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1974, n. 64».