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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.186.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.186.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

   «Art. 34 (L) – (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) –1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
   2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed in relazione all'anno di realizzazione dell'abuso, maggiorato di interessi e rivalutazione sino alla data del pagamento della sanzione, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
   3. L'attivazione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, può avvenire, quando la demolizione della parte eseguita in difformità non può avvenire senza pregiudizio della parte conforme, anche su istanza di parte e senza la previa emanazione dell'ordine di rimozione o demolizione emesso dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio.
   4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2004, n. 42, l'applicazione della sanzione alternativa alla demolizione è subordinata al parere favorevole dell'autorità preposta alla gestione del vincolo.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

ident. 1.187.