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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.169.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.169.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 24:

    1) al comma 1, dopo le parole: «mediante segnalazione certificata» aggiungere le seguenti: «per i soli interventi edilizi realizzati successivamente al 30 giugno 2003»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «lavori di finitura dell'intervento» aggiungere le seguenti: «realizzato successivamente al 30 giugno 2003»;

    3) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

   «7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati successivamente al 30 giugno 2003 o regolarizzati mediante rilascio di concessione edilizia in sanatoria, privi di agibilità e che presentano i requisiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, salvo quanto dal medesimo decreto previsto con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse assimilabili in base alla legislazione regionale e ai piani urbanistici comunali, ovvero dai regolamenti edilizi comunali, attestati da apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.»;

    4) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

   «7-ter. È abrogata ogni altra disposizione in materia di procedura finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità ovvero alla certificazione dei requisiti di agibilità emanata precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto in quanto incompatibile con i commi 2 e 7-bis.».