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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.144.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.144.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

  1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti urbanistici comunali in applicazione delle leggi regionali che disciplinano il cambio d'uso, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente in termini di superficie utile nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi regionali in materia di aree per servizi e di monetizzazione.