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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.09.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.09.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che negli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati anche mediante integrale demolizione e ricostruzione non si rende necessario conservare alcuna traccia degli edifici preesistenti e tali interventi possono prevedere la realizzazione di nuovi edifici aventi caratteristiche, conformazione e funzioni differenti rispetto a quelle preesistenti e così anche la sostituzione di un edificio con più di un edificio o viceversa.
  2. L'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che l'adozione preventiva di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata comunque denominata si rende necessaria esclusivamente qualora gli interventi si collochino in una zona non già adeguatamente urbanizzata. Nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi comunque denominati o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stato di adeguata urbanizzazione si presume. Resta ferma la competenza dei comuni a valutare espressamente ovvero a confermare lo stato di adeguata urbanizzazione del contesto secondo quanto più ampiamente stabilito nei propri strumenti urbanistici generali.
  3. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpretano nel senso e chiariscono che, in virtù del riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di prevedere, dovendo in ogni caso al contempo garantire un unitario e ordinato assetto del territorio, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero disposizioni che permettano agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare o di non applicare, in relazione ad interventi edilizi diretti, anche relativi a singoli edifici, e/o a interventi subordinati a previa pianificazione attuativa comunque denominata, una o più delle norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che tali disposizioni non incidano sulla competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni derogatorie o volte alla disapplicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in conformità all'interpretazione autentica di cui al precedente periodo.