Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Applicazione delle semplificazioni edilizie ai condomini)
1. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni dalla presente legge ai condomini, l'articolo 1135, primo comma, numero 4), del codice civile è sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.».