Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante nome in materia di demani collettivi di uso civico)
1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-quinquies. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono ai sensi delle legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, ancorché non rilasciato, purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'entrata in vigore della citata legge n. 47 del 1985 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico, non sussistendo elementi ostativi al rilascio salvo quelli previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».