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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.045.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.045.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolarizzazione di edifici realizzati in aree gravate da usi civici)

  1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Nei casi in cui le aree individuate ai sensi del comma 1 abbiano perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale, in violazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766, ma in conformità alle prescrizioni urbanistiche, sia per una naturale trasformazione del territorio tale da impedire il godimento da parte della collettività, sia a causa di alterazioni del fondo quali l'edificazione di strutture che di fatto hanno definitivamente compromesso la possibilità di uso collettivo della proprietà, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta motivata del comune interessato e valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, dispongono la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico di tali porzioni di terreni. La suddetta sdemanializzazione o cessazione del diritto di uso civico ha effetto dalla data della trasformazione, ovvero, se precedenti, dalla data degli atti ad essa preordinati.
   8-sexies. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni».