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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.044.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.044.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante nome in materia di demani collettivi di uso civico)

  1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I comuni possono istituire fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori. Alle fondazioni devono far parte anche rappresentanti della collettività individuati con procedure pubbliche.»;

   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «8-quinquies. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio legge n. 47 del 1985 e legge n. 724 del 1995 non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad eccezione del condono relativo alla legge n. 326 del 1903.».