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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.043.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.043.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 sono soppresse le parole: «dei beni ambientali e paesistici».
  2. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003 n. 326 sono aggiunti i seguenti commi:

   «27-bis. La sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tale caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146 nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.
   27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2024 possono presentare la domanda di cui al comma 32, qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze».