stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.039.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.039.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazioni in materia di accertamento di conformità delle opere di interesse statale)

  1. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dopo le parole: «dei piani urbanistici ed edilizi,» sono aggiunte le seguenti: «nonché della compatibilità paesaggistica,».
  2. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di interesse statale e dei progetti PNRR, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,» sono inserite le seguenti: «e salve le procedure di accertamento di conformità delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994,» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il divieto di sanatoria si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157».

   b) all'articolo 167, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. La compatibilità paesaggistica può essere altresì accertata per ogni genere lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad immobili e siti interessati da progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tali casi, l'interessato può presentare una domanda unitaria di accertamento di conformità dei lavori già eseguiti ai sensi del presente articolo, e di autorizzazione all'esecuzione dei nuovi interventi che intendano intraprendere ai sensi dell'articolo 146.
   6-ter. Nei casi di cui al comma precedente, laddove la compatibilità possa essere accertata solo per alcuni dei lavori realizzati, l'interessato può presentare un progetto unitario che comprenda opere di ripristino e nuovi interventi.».