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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.035.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.035.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali in materia di semplificazioni edilizie)

  1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22:

    1) al comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende acquisita»;

   b) all'articolo 167, comma 4, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sono ammessi le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 50 per cento dell'area di sedime del fabbricato stesso;».