Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali in materia di semplificazioni edilizie)
1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende acquisita»;
b) all'articolo 167, comma 4, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sono ammessi le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 50 per cento dell'area di sedime del fabbricato stesso;».